CAPO I – L'autonomia statutaria Art. 1 – Principi fondamentali Il Comune di Biandronno è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato; è un ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà e si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto e si concretizza con l’autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi e dell’ordinamento della finanza pubblica. Il Comune assicura le condizioni di pari opportunità fra uomo e donna ed a tal fine verrà favorita la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti. Art. 2 – Finalità Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, parrocchie ed enti morali, e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione. Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai seguenti criteri e principi: il superamento degli squilibri economici, sociali. la promozione della persona umana attraverso il sostegno dell'istruzione e della cultura, favorendo la tradizione socio-culturale-religiosa storicamente presente sul territorio; la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme d'associazionismo economico e di cooperazione; la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona con particolare riguardo alla sua dignità, anche con l’attività delle organizzazioni di volontariato; Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio. I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare le proprie funzioni ad altri Enti. Art. 4 – Territorio e sede comunale Il territorio del Comune comprende gli agglomerati di Biandronno e Cassinetta. Si estende per Kmq 8,32 e confina con i Comuni di Bregano, Bardello, Cazzago Brabbia, Gavirate, Ternate, Travedona Monate e Varese. Il Palazzo Municipale è la Sede istituzionale ed è ubicato in Piazza Cavour. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. All’interno del territorio del Comune di Biandronno non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare. Art. 5 - Albo Pretorio L’Albo Pretorio è ubicato nell’area adiacente al Palazzo Civico in posizione accessibile al pubblico in qualsiasi momento ed è utilizzato per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Segretario cura l'affissione degli atti avvalendosi del Messo Comunale, nominato dal Sindaco, e su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione e su attestazione di questi , ne certifica l'avvenuta pubblicazione. Art. 6 – Stemma e Gonfalone Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome Biandronno e con uno stemma, in virtù del Decreto del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 1962. In tali provvedimenti gli emblemi del Comune risultano così descritti: STEMMA: D’azzurro, al castello d’argento torricellato di due pezzi laterali in capo da due stelle dello stesso di sei raggi, murato di nero, aperto e finestrato del campo, fondato su una striscia di campagna al naturale nascente da uno specchio d’acqua ondato di verde e d’argento. Ornamenti esteriori da Comune. GONFALONE: Drappo partito, di bianco e d’azzurro, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento; COMUNE DI BIANDRONNO. Le parti di metallo e cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta in nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, alla presenza del Sindaco o suo delegato, si può esibire il Gonfalone Comunale. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali debbono essere autorizzati dalla Giunta Comunale. Il gonfalone verrà esposto, unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana ed a quella dell’Unione Europea, secondo, le disposizioni della Legge 5/2/1998 n. 22.