CAPO I – Organizzazione degli uffici
Art. 26 – Criteri generali di organizzazione
L'organizzazione degli uffici e servizi e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e s'informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza.
L'assetto organizzativo, aperto all'interazione con gli altri livelli istituzionali e con i soggetti della società civile, è determinato secondo rispondenza alle funzioni di cui l'Ente è titolare e ai programmi dell'Amministrazione.
La struttura organizzativa dell’Ente è impostata per aree, uffici e servizi.
I Responsabili d’area, sono nominati dal Sindaco nel rispetto delle norme di legge e statutarie.
Art. 27 – Contenuti della responsabilità di gestione amministrativa
La responsabilità gestionale è attribuita ai responsabili d’area, cui spetta garantire piena concordanza con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.
Il responsabile d’area, nell'esercizio della propria responsabilità, ha autonomia nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuibili all’area, ed allo stesso compete:
compiere istruttorie e preparare l'attività decisionale degli organi politico-istituzionali, esprimendo ed elaborando pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari;
predisporre gli strumenti e le modalità tecniche per realizzare gli indirizzi e gli obiettivi dell'Amministrazione;
delineare e proporre piani di intervento e ipotesi anche alternative di soluzione per i problemi incombenti sottoposti dagli Organi politico-istituzionali, individuando i tempi, le modalità di azione e le risorse necessarie;
gestire il personale e le risorse tecnico strumentali affidate, svolgendo anche gli atti amministrativi necessari;
razionalizzare, standardizzare e semplificare i metodi di lavoro e le procedure operative curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie;
curare il processo operativo, intervenendo nei punti di incertezza e di crisi, correggendo quanto necessario l'impostazione inizialmente adottata;
verificare e controllare i risultati degli interventi, sia nei momenti intermedi che finali dei processi operativi;
curare e svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività precedentemente indicate.
Il responsabile d’area risponde del proprio operato al Sindaco ed al Segretario.
Art. 28 - Il Segretario
Il Segretario collabora con il Sindaco e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili d’area ne coordina l'attività garantendone la sfera di autonomia gestionale, al fine del conseguimento degli obiettivi determinati dagli organi di direzione politica.
Il Segretario, in conformità alle attribuzioni di Legge e dello Statuto, oltre a garantire la legittimità dell’azione amministrativa e la consulenza giuridico-amministrativo, esercita le seguenti prerogative gestionali:
riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta Comunale eventuali correttivi;
esprime pareri e proposte sull'impostazione del bilancio preventivo e dei piani annuali e pluriennali di investimento;
propone alla Giunta Comunale la designazione dei membri tecnici delle commissioni di concorso e selezione del personale e i membri tecnici delle gare di appalto, nei casi in cui assume la presidenza.
3. Il Sindaco potrà conferire al Segretario le funzioni di Direttore Generale con le attribuzioni di legge.
Art.29 – Area
La struttura organizzativa del Comune è suddivisa in primo luogo in aree.
L’area è punto di riferimento per:
la gestione di servizi e/o interventi integrati sia di carattere finale che di prevalente utilizzo interno;
la verifica e valutazione dei risultati degli interventi;
l'elaborazione di programmi operativi di attività e piani di lavoro;
le interazioni tra indirizzo politico e apparato tecnico professionale;
le eventuali definizioni di budget economici e sistemi di controllo di gestione.
Art. 30 – Il Responsabile d’area
I responsabili d’area sono nominati dal Sindaco.
Al responsabile d’area sono attribuite tutte le competenze prive di discrezionalità politica, salvo contraria disposizione di legge o dello statuto, in particolare:
partecipa attivamente alla definizione degli obiettivi ed indirizzi programmatici sviluppando proposte;
gestisce il personale dell’area, per il quale costituisce il diretto referente gerarchico;
assume, in base a quanto previsto dal regolamento per la disciplina dei procedimenti, la responsabilità dei procedimenti di competenza dell’area.
assume gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
adotta la determina a contrattare con allegati bandi di gara, l’approvazione dell’elenco ditte nelle licitazioni, l’approvazione del verbale di gara di aggiudicazione definitiva.
stipula i contratti in rappresentanza dell’Ente.
adotta i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghe, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo.
emette i provvedimenti restrittivi privi di discrezionalità politica, fatta eccezione per i casi riservati dall’ordinamento al Sindaco in veste di ufficiale di governo.
CAPO II – Servizi
Art. 31 – Forme di gestione
L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.
Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 32 – Gestione in economia
L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento.
Art. 33 – Azienda speciale
Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall’apposito Statuto, approvato dal Consiglio Comunale e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a Consigliere Comunale e comprovata esperienza di amministrazione(. . . . . . .)
Art. 34 – Istituzioni
Il Consiglio Comunale per l’esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’istituzione stessa e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità ed il razionale utilizzo del volontariato con relative modalità di rimborso spese. Resta inteso che il personale dell'istituzione è dipendente del comune pertanto deve essere inserito nella dotazione organica dell'Ente così come previsto dall'art. 23 della L. 142/90
Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’Istituzione.
Gli organi dell’istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
Art. 35 – Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione.
Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.
Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
Art. 36 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio stesso.
Art. 37 – Il Direttore
Il Direttore dell’istituzione è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal regolamento.
Dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
Art. 38 – Nomina e revoca
Gli Amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, e ne viene data comunicazione allo stesso nella prima riunione possibile.
Art. 39 – Società a prevalente capitale locale
Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.
Art. 40 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni
Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.