CAPO I – Ordinamento finanziario e contabile
Art. 41 – Principi e criteri
Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno fornire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune
L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.
Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato rapporto operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli Organi e degli Uffici dell’Ente.
Art. 42 – Autonomia finanziaria
Nell’ambito dell’autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l’entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate ai singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
Con deliberazione dell’Organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.
CAPO II – Revisore del Conto
Art. 43 – Requisiti
Il Revisore del Conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle Autonomie Locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere Comunale ed è revocabile solo per inadempienza.
Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle Società per Azioni.
Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.