Titolo VI - Partecipazione, accesso e formazione

Data di pubblicazione:
30 Marzo 2021
CAPO I – Partecipazione popolare Art. 50 – Partecipazione Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi. Art. 51 – Interventi nel procedimento amministrativo I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di associazioni portatrici di interessi collettivi. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio o altri mezzi garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento. Il responsabile dell’istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento. Art. 52 – Istanze I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici punti di vista dell’attività dell’amministrazione. La risposta all’istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, dal Segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale del punto di vista sollevato. Le modalità dell’istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza. Il 6% dei cittadini elettori di Biandronno anche non organizzati in associazioni o comitati, può richiedere conferenze straordinarie su problemi di interesse collettivo, con l’intervento dei rappresentanti dell’amministrazione. Art. 53 – Petizioni Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. Il regolamento determina inoltre la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. La petizione è esaminata dall’organo competente entro trenta giorni dalla presentazione. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente. Art. 54 – Proposte Il 6% dei cittadini elettori del Comune possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere dei responsabili d’area interessati e del Segretario, nonché dell’attestazione relativa alla eventuale copertura finanziaria. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l’iniziativa popolare. Art. 55 – Valorizzazione delle forme associative L’amministrazione comunale favorisce l’attività delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio a tutela di interessi diffusi o portatori di valori culturali, economici e sociali. A tal fine viene incentivata la partecipazione a detti organismi alla vita amministrativa dell’ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, all’accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni e osservazioni utili alla formazione dei programmi di interventi pubblici ed alla soluzione di problemi amministrativi. L’amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui sopra predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento. Art. 56 – Associazioni La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati, le associazioni che operano sul territorio. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati. CAPO II – Iniziative popolari Art. 57 – Referendum Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe; su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell’ultimo quinquennio; su elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze; sul personale del Comune, delle istituzioni e delle associazioni speciali; sul funzionamento del Consiglio Comunale. sullo statuto comunale. Soggetti promotori del referendum possono essere: il 30% del corpo elettorale; il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione con apposito regolamento. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Art. 58 – Effetti del referendum Quando l’atto non sia ancora stato eseguito o si tratti di atto ed esecuzione continuata, frazionata o differita, l’indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. CAPO III – STATUTO COMUNALE Art. 59 – Diritto di accesso Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie. Art. 60 – Diritto di informazione Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo. L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere carattere di generalità. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241. CAPO IV – Difensore civico Art. 61 – Nomina Per il miglioramento dell’azione amministrativa dell’ente e della sua efficacia può essere istituito il difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti di cittadini. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, nella prima seduta successiva all’insediamento. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore. Art. 62 – Incompatibilità e decadenza La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa. Non può essere nominato difensore civico: chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle unità sanitarie locali; i ministri di culto; gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituzioni ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi; chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’amministrazione comunale; Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri di ufficio. Art. 63 – Mezzi e prerogative L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, di attrezzature d’ufficio e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso. Il difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia reso corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il Segretario Comunale ed i responsabili d’Area interessati e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio. Può altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento; sollecita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate. L’amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Segretario Comunale e tutti i responsabili d’area sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del difensore civico. Art. 64 – Rapporti con il Consiglio Il difensore civico presenta annualmente la relazione sull’attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. La relazione viene portata a conoscenza del Consiglio nella prima seduta successiva alla sua presentazione. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio. Art. 65 – Indennità di funzione Al difensore civico può essere corrisposta una indennità di funzione che verrà determinata dal Consiglio Comunale contestualmente alla nomina.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 31 Marzo 2021