CAPO I – Potestà regolamentare
Art. 66 – Statuto
Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio Comunale su richiesta di quattro o più consiglieri o dal 6% dei cittadini elettori del Comune. Il Sindaco cura l’invio a tutti i consiglieri della proposta predetta e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno discusse.
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Art. 67 – Regolamenti
Il Comune emana i regolamenti:
nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
in tutte le altre materie di competenza comunale.
Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.
L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’art. 54 del presente statuto.
I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
CAPO III – Norme transitorie e finali
Art. 68 – Entrata in vigore dello Statuto
Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie.
Il Consiglio entro il 31 dicembre 2000 approverà i regolamenti previsti dallo Statuto, che non siano già stati approvati, e adeguerà quelli in contrasto con le sue norme.
Art. 69 – Modifiche statutarie
Qualsiasi modifica dello Statuto viene deliberata dal Consiglio Comunale con la procedura e con la maggioranza di legge. Le relative proposte non possono essere esaminate dal Consiglio se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla relativa iscrizione all’ordine del giorno.
La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
L’approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l’approvazione del nuovo.